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Anagrafe / A.I.R.E.

Si ricorda che l’iscrizione all’AIRE è un requisito di legge e un presupposto fondamentale per l’accesso ai servizi consolari.

La legge n.213 (art.1, comma 242) del 30 dicembre 2023 (gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/12/30/303/so/40/sg/pdf) prevede una sanzione di massimo 1.000,00 EUR per ogni anno di mancata iscrizione all’AIRE, per un massimo di 5 anni di sanzione, per tutti i cittadini italiani residenti all’estero.

 

1. L’ AIRE

 

Dal primo aprile 2021 le richieste di iscrizione / variazione / cambio circoscrizione AIRE devono essere inviate esclusivamente tramite il portale FAST-IT.

Non è pertanto più possibile presentare le suddette richieste via e-mail, via posta o allo Sportello.
Attraverso il portale FAST-IT è possibile effettuare la richiesta di iscrizione AIRE, verificare la propria scheda anagrafica registrata nello schedario anagrafico consolare, notificare il cambiamento dell’indirizzo della propria residenza principale in Austria ed anche il trasferimento della propria residenza principale da o in un’altra circoscrizione consolare. Per poter utilizzare il portale FAST-IT occorre iscriversi per la ricezione delle credenziali (utilizzare esclusivamente indirizzi email ordinari, non PEC).

ATTENZIONE! E’ possibile accedere al portale FAST-IT con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure (fino al 31 dicembre 2025) registrandosi con un documento d’identità in corso di validità ed una casella e-mail (non PEC). Si invita l’utenza a dotarsi quanto prima delle credenziali SPID: per informazioni sulle modalità di ottenimento, si consiglia di visitare il http://www.spid.gov.it

 

  1. L’AIRE: cos’è
  2. Chi deve iscriversi all’AIRE
  3. Modalità di iscrizione e documentazione necessaria
  4. Come iscrivere all’AIRE figli minori nati all’estero
  5. Tempistica
  6. Data di decorrenza dell’iscrizione all’AIRE
  7. Obblighi anagrafici successivi all’iscrizione
  8. Certificato di iscrizione all’AIRE
  9. Cancellazione dall’AIRE
  10. Rimpatrio in Italia


1. L’AIRE

L’AIRE è l´Anagrafe della popolazione italiana residente all´estero. E´ stata istituita nel 1990, ai sensi della Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988 (“Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”) e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989.

Tutte le informazioni sulla disciplina vigente in materia di Anagrafe degli italiani residenti all’estero con particolare riferimento alle procedure attivabili presso gli Uffici consolari italiani sono consultabili sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al seguente link:

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ->Anagrafe Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.)



2. CHI DEVE ISCRIVERSI ALL’AIRE

Iscriversi all’AIRE è un obbligo prescritto dalla Legge istitutiva dell’AIRE nei seguenti casi:

  • se si è cittadini italiani e si intende spostare la propria residenza all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. 
  • se si è cittadini italiani nati all’estero e da sempre residenti al di fuori del territorio italiano;
  • se si acquisisce la cittadinanza italiana all’estero.

A tale riguardo, si specifica che non devono iscriversi all’AIRE:

  1. i cittadini che si recano all’estero per un periodo non superiore a dodici mesi.
  2. i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;
  3. i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e  le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804
  4. i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero

 


3. MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

L’iscrizione all’AIRE è gratuita e deve essere effettuata entro 90 giorni dal trasferimento della residenza in Austria.

Ai fini dell’iscrizione all’AIRE è obbligatorio presentare:

  1. Domanda di iscrizione debitamente compilata e firmata (MODULO stampato dal proprio account nel portale FAST-IT)
  2. Documento di riconoscimento in corso di validità (per il passaporto: fotocopia delle pagine contenenti foto, firma e autorità emittente; per la carta d’identità: fotocopia fronte retro del documento) di TUTTI I FAMILIARI conviventi, indipendentemente dalla loro cittadinanza.
  3. Certificato di residenza principale in Austria rilasciato dalle autorità comunali competenti (Bestätigung der Meldung mit Hauptwohnsitz) per tutti i componenti del nucleo familiare, indipendentemente dalla loro cittadinanza.

Nota Bene: il certificato di residenza non è la cosiddetta Anmeldebescheinigung (permesso di soggiorno).

Nota bene: nel caso il richiedente e i rispettivi familiari siano in possesso di una “Legitimationskarte”, la richiesta andrà comunque presentata tramite il portale e sarà necessario caricare, oltre alla domanda di iscrizione firmata (punto 1.), la copia di tale documento per TUTTI i componenti del nucleo famigliare. Poiché in questo caso non si allega alcun certificato come prova della propria residenza, il richiedente dovrà indicare sulla domanda l’indirizzo di residenza completo (civico, numero dell’interno come Stiege, Top etc.),

La domanda di iscrizione all’A.I.R.E. deve essere presentata dall’interessato per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana ed è necessaria per tutte le pratiche relative al rilascio o rinnovo del passaporto e/o della carta d’identità elettronica e al rilascio di tutti i certificati da parte di questa Cancelleria Consolare.


4. COME ISCRIVERE ALL’AIRE FIGLI NATI ALL’ESTERO

I figli minori nati all’estero da almeno un genitore di cittadinanza italiana devono essere iscritti all’AIRE presentando la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita. Visitare la sezione Iscrizione all’AIRE per i minorenni e neonati per le istruzioni a riguardo.


5. TEMPISTICA

Tutte le richieste relative all’A.I.R.E. presentate tramite il portale FAST-IT verranno trattate in ordine cronologico di arrivo, secondo i criteri di imparzialità e trasparenza. Le domande vengono processate nel termine di 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda completa.

Le domande incomplete per mancanza di uno o più documenti richiesti non potranno essere trattate e i termini di lavorazione della pratica saranno sospesi fino al momento in verranno presentati i documenti mancanti a cura del richiedente.

L’analisi circa la completezza o la regolarità della domanda verrà effettuata da questa Cancelleria Consolare al momento della trattazione della pratica e sarà cura dell’Ufficio Anagrafe contattare direttamente l’interessato in caso di domande incomplete o irregolari.

Si comunica che la conferma di avvenuta iscrizione all’AIRE (come anche la conferma di variazione indirizzo all’AIRE o la conferma di cancellazione dei dati dall’AIRE) verrà effettuata esclusivamente dal Comune italiano, ente competente alla regolare tenuta dell´anagrafe della popolazione residente all’estero e non dalla Cancelleria consolare.

Si pregano pertanto gli interessati di attendere la relativa notifica da parte del Comune italiano o di contattare direttamente il Comune italiano per averne conferma. Per agevolare la relativa notifica e le successive comunicazioni, è necessario fornire sempre un indirizzo e-mail ed un recapito telefonico.


6. DATA DI DECORRENZA DELL’ISCRIZIONE ALL’AIRE

Gli effetti della dichiarazione resa all’ufficio consolare tramite il portale FAST-IT hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora la richiesta risulti completa e non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.

L’iscrizione all’AIRE comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.


7. OBBLIGHI ANAGRAFICI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE

I cittadini hanno l’obbligo di fornire a questa Cancelleria Consolare tutte le eventuali future notizie e variazioni che si verifichino durante la permanenza all’estero: cambio indirizzo, trasferimento, rimpatrio, cittadinanza, mutamenti dello stato civile (matrimonio, divorzio, vedovanza, eventuale nascita di un figlio o decesso di un componente del nucleo familiare, etc.).

Per quanto riguarda l’indirizzo di residenza principale, si ricorda che qualora lo stesso non risulti più attuale e la corrispondenza inviata venisse restituita al mittente, questa Cancelleria Consolare, nell’impossibilità di acquisire l’indirizzo aggiornato, provvederà a darne formale comunicazione al Comune italiano competente per la cancellazione all’AIRE per irreperibilità.

Come aggiornare l’indirizzo di residenza a seguito di trasferimento all’interno dell’Austria?
È necessario comunicare la variazione della propria residenza tramite il portale FAST-IT. Clicca qui per tutte le informazioni.

 Cosa fare in caso di trasferimento AIRE da altra circoscrizione consolare?
I cittadini italiani già iscritti all’AIRE e provenienti da un’altra circoscrizione consolare devono comunicare il proprio trasferimento tramite il portale FAST-IT, caricando la documentazione di cui al punto 3. MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA. Clicca qui per tutte le informazioni.

Cosa fare in caso di trasferimento in altro Stato estero?

I cittadini italiani già iscritti all’AIRE che trasferiscono la propria residenza in un altro Stato non rientrano più sotto la competenza della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata a Vienna e hanno l’obbligo di comunicare la variazione all’AIRE tramite il portale FAST-IT. Clicca qui per tutte le informazioni.


8.CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL’AIRE

Come riportato all’interno della sezione Certificati, il certificato di conferma iscrizione all’AIRE può essere rilasciato esclusivamente dal Comune italiano di riferimento (Comune di iscrizione AIRE).


9. CANCELLAZIONE DALL’AIRE

La cancellazione dall’AIRE viene effettuata:

  • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di rimpatrio; 
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; 
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo; 
  • per perdita della cittadinanza italiana

10. RIMPATRIO IN ITALIA

In caso di rimpatrio in Italia occorre provvedere alla cancellazione della residenza in Austria presso le Autorità locali competenti e trasmetterne copia a questo Ufficio via e-mail, comunicando altresì il nuovo indirizzo di residenza in Italia.

Si comunica che la cancellazione da questa Anagrafe consolare non perfeziona la contestuale iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano. Permane, infatti, l’obbligo di contattare il Comune italiano al fine di formalizzare l’iscrizione.

Approfondimenti
  • CONTATTI:
    Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia
    Anagrafe Consolare / AIRE
    Ungargasse 43 - 1030 Vienna
    e-mail: anagrafe.vienna@esteri.it