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Elezioni politiche e referendum

IL VOTO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle specifiche liste elettorali, votano per corrispondenza. Con questo obiettivo è istituita una circoscrizione Estero, prevista dall’articolo 48 della Costituzione, per l’elezione delle Camere.

La Circoscrizione Estero è suddivisa in quattro ripartizioni:
– Europa, compresi i territori asiatici della federazione russa e della Turchia;
– America meridionale;
– America settentrionale e centrale;
– Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Il voto per corrispondenza degli italiani all’estero è previsto anche per i referendum abrogativi e confermativi, disciplinati rispettivamente dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Il voto per corrispondenza è la modalità ordinaria di voto.

In alternativa il cittadino italiano residente all’estero può optare, entro il termine fissato dalla legge, per votare in Italia, presso le sezioni elettorali del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, per i candidati che si presentano nelle circoscrizioni e regioni del territorio nazionale. L’opzione si esercita con una comunicazione scritta indirizzata al Consolato di residenza entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

 

CATEGORIE DI ELETTORI

  1. Votano all’estero in occasione delle elezioni politche e referendum costituzionali o abrogativi i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE e nelle liste elettorali, che abbiano compiuto i 18 anni. („elettori AIRE“)
  2. Possono votare per corrispondenza, previa opzione valida per un’unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. („elettori temporanei“)
    Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i predetti connazionali. L’opzione sottoscritta dall’elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al Comune di iscrizione elettorale (e NON quindi agli uffici consolari) entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale in Italia. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine

 

IL VOTO DEGLI ELETTORI ITALIANI IN AUSTRIA

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il voto si esprime esclusivamente per corrispondenza.

Gli elettori residenti in Austria ricevono all’indirizzo di residenza (oppure all’indirizzo di domicilio indicato nel caso degli elettori temporanei), da parte della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Vienna, il plico elettorale contenente la scheda/le schede e le istruzioni sulle modalità di voto.

Qualora l’elettore non riceva il certificato elettorale entro il 14° giorno antecedente quello delle votazioni in Italia, potrà contattare la Cancelleria Consolare per verificare la propria posizione elettorale e richiedere il duplicato del plico (art. 12, comma 5, legge 459/2001).

Una volta espresso il voto, l’elettore rispedisce la scheda/le schede alla Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Vienna utilizzando la busta preaffrancata contenuta nel plico.

Concluse le operazioni, le schede votate dagli italiani residenti in Austria pervenute alla Cancelleria Consolare entro le ore 16,00 del giovedì antecedente la data delle votazioni in Italia vengono trasmesse in Italia, dove ha luogo lo scrutinio a cura dell’Ufficio Centrale e degli uffici decentrati per la Circoscrizione Estero.


Opzione per il voto in Italia:

L’elettore residente in Austria e iscritto all’AIRE che intenda esercitare il diritto di voto in Italia può presentare apposita opzione in tal senso inviando comunicazione scritta alla Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Vienna entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura (art. 4, comma 1, legge 459/2001).

In caso di elezioni anticipate o di referendum l’elettore può esercitare l’opzione per il voto in Italia entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni (art. 4, comma 2, legge 459/2001).

N.B. Questi elettori NON hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, fatta eccezione delle agevolazioni di viaggio offerte per i tragitti sul territorio italiano.