Articoli 66 – Decreto Legislativo 71/2011. Atti rilasciati gratuitamente
1. Fermo restando quanto stabilito da altre disposizioni, l'ufficio consolare rilascia gratuitamente atti, o copie di atti, necessari per il servizio dello Stato, nonché quelli richiesti: a) da cittadini indigenti; b) da indigenti non cittadini, se gli atti stessi sono necessari per procedure richieste da autorità italiane; c) da cittadini residenti all'estero, o da non cittadini, per accertati motivi di studio, di previdenza ed assistenza sociale; d) dal personale civile e militare dello Stato in servizio all'estero, nonché dai loro familiari a carico; e) da eminenti personalità estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia.
2. La gratuità di cui al comma 1 non si applica ai diritti d'urgenza previsti dalla tariffa.
In caso di richiesta a titolo gratuito della Dichiarazione di Valore per motivi di studio, il richiedente dovrà fornire tutta la documentazione giustificativa atta a dimostrare l’effettiva sussistenza dei requisiti necessari all’ottenimento gratuito dell’atto.