FOCUS CORONAVIRUS |
1. NUOVI AGGIORNAMENTI E BREAKING NEWS
2. MISURE ADOTTATE IN AUSTRIA (divieti, restrizioni, contatti e link utili)
5. VIAGGI: PAESI CHE APPLICANO RESTRIZIONI ALL'INGRESSO NEI CONFRONTI DI VIAGGIATORI PROVENIENTI DALL'AUSTRIA
6. VIAGGI: PAESI PER I QUALI L'AUSTRIA MANTIENE IL MASSIMO LIVELLO DI ALLERTA AI VIAGGI (LIVELLO 6)
7. PROROGA DELLA VALIDITA' DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E IDENTITA' RILASCIATI DA AUTORITA' ITALIANE NONCHE' DELLE PATENTI
8. CANCELLERIA CONSOLARE: NUOVE MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI CONSOLARI
9. I CONTATTI DELL'AMBASCIATA D'ITALIA E NUMERO DI EMERGENZA
1. NUOVI AGGIORNAMENTI E BREAKING NEWS
ITALIA – INGRESSO IN ITALIA DALL’AUSTRIA – NUOVE DISPOSIZIONI MENO RESTRITTIVE DAL 07/04/2021 In seguito all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021, dal 7 al 30 aprile 2021 tornano ad applicarsi nei confronti di chi proviene dall’Austria le medesime disposizioni valide per tutti i Paesi di cui al gruppo C dell’allegato 20 al DPCM del 2 marzo 2021. Le regole in questione sono state da ultimo modificate con Ordinanza del Ministro della salute del 30 marzo 2021. Di conseguenza, l’ingresso e il transito nel territorio italiano sono consentiti alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Austria secondo la seguente disciplina:
Secondo quanto disposto dalla medesima ordinanza del 2 aprile 2021, in caso di ingresso, dopo avervi soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti, dalla Regione austriaca del Tirolo, la durata dell’isolamento fiduciario è estesa a quattordici giorni al fine dell’applicazione delle norme riportate alle lettere c.) e d.).
Deroghe: Cambia anche il regime delle eccezioni, che torna ad essere per chi giunge dall’Austria in Italia, anche in provenienza dal Tirolo, lo stesso valido per tutti i Paesi di cui al gruppo C del citato allegato 20. A condizione dunque che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di autodichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM del 2 marzo 2021, in provenienza dall’Austria gli obblighi di sottoposizione ad un test Covid (sia prima che dopo l’ingresso in Italia) nonché di autoisolamento fiduciario non si applicano nei diversi casi elencati dall’art. 51 comma 7 del DPCM del 2 marzo 2021, vale a dire:
Nei casi sopra elencati non è altresì necessaria alcuna autorizzazione da parte del Ministero della Salute. |
29/03/2021 - AUSTRIA - NUOVE DISPOSIZIONI PER I PENDOLARI DAL PRIMO APRILE 2021 - OBBLIGO DI TEST NEGATIVO PCR/ANTIGENICO <72h ANCHE PER I PENDOLARI PROVENIENTI DALL'ITALIA Giovedì 01/04/2021 entrano in vigore nuove disposizioni sull'ingresso in Austria dei pendolari. I pendolari provenienti da tutti gli stati non UE e SEE nonché dagli "Stati ad alta incidenza covid" (Bulgaria, Estonia, Francia, ITALIA, Malta, Polonia, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria e Cipro) devono presentare un test biologico molecolare (PCR) negativo o un test antigenico negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti l'ingresso in Austria. Per i pendolari provenienti da Stati UE e SEE non considerati "ad alta incidenza covid", rimangono in vigore le disposizioni precedenti (test PCR/antigenico effettuato negli ultimi 7 giorni prima dell'ingresso). Qualora al momento dell’ingresso non sia possibile esibire un test negativo la persona è tenuta ad effettuare il test entro 24 ore dall’ingresso. Anche i pendolari regolari dovranno registrarsi elettronicamente nel quadro della "Pre-Travel Clearance". Una nuova registrazione è richiesta ogni 28 giorni oppure nel caso in cui i dati siano cambiati. (In precedenza era richiesta la registrazione una volta alla settimana). |
29/03/2021 - AUSTRIA ORIENTALE - "RIPOSO PASQUALE" / LOCKDOWN NELLE REGIONI VIENNA, BURGENLAND E BASSA AUSTRIA DAL 01/04/2021 AL 10/04/2021: A causa dell'attuale situazione epidemiologica, dal 1° aprile al 10 aprile compreso un "riposo pasquale per l'Austria orientale" (lockdown) sarà in vigore nelle Regioni orientali dell'Austria (Burgenland, Bassa Austria, Vienna). Tra le misure previste:
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15/03/2021 - AUSTRIA - ALLENTAMENTO DELLE MISURE NELLA REGIONE DEL VORARLBERG
Dal 15 marzo 2021 nel Vorarlberg, considerata "Regione pilota", si allentano alcune misure Covid. Le fasi di apertura controllata includono p.es. attività per bambini e giovani fino a 18 anni, eventi e gastronomia.
11/03/2021 - AUSTRIA - ZONE AD ALTA INCIDENZA COVID-19 – RESTRIZIONI AGLI SPOSTAMENTI Le autorità austriache possono adottare ulteriori misure di restrizione agli spostamenti per le zone ad alta incidenza Covid-19, ovvero l’obbligo di esibizione di un test antigenico/PCR negativo all’uscita dal distretto/comune interessato. Il test Covid-19 deve essere stato effettuato non oltre le 48 ore (test antigenico) oppure le 72 ore (test PCR) antecedenti all’uscita dal Comune interessato. Ci sono alcune deroghe, tra cui il traffico merci, l’attraversamento dei Comuni interessati ed i bambini fino all’età di 10 anni. Attualmente le zone interessate dalle misure di cui sopra sono le seguenti:
Per maggiori informazioni aggiornate ed una cartina dei Comuni attualmente interessati si prega di consultare la seguente pagine web del club automobilistico Oeamtc: https://www.oeamtc.at/news/corona-ausreisetestpflicht-aus-gemeinden-in-oesterreich-43159282 |
ITALIA - DAL 14/02/2021 AL 06/04/2021 OBBLIGO DI TEST ANTIGENICO/PCR NEGATIVO E QUARANTENA DI 14 GIORNI PER CHI GIUNGE DALL'AUSTRIA Con ordinanza del Ministro della Salute italiano del 13/02/2021 sono state introdotte delle limitazioni all'ingresso in Italia di viaggiatori provenienti dall'Austria ai fini del contenimento della diffusione del coronavirus. Le disposizioni, in vigore dal 14/02/2021 al 06/04/2021, prevedono quanto segue: L’ingresso e il transito nel territorio italiano sono consentiti alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato per un tempo superiore a 12 ore in Austria secondo la seguente disciplina:
Permane in tali casi l’obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli la certificazione di essersi sottoposti, nei 7 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
Modello di autodichiarazione per l'ingresso in Italia LINK UTILI:
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INGRESSO IN AUSTRIA - Nuove misure a decorrere dal 10 febbraio 2021 1) Ingressi dall'Italia o da altri Stati considerati ad alto rischio epidemiologico (Stati non elencati nel cosiddetto "Allegato A"): Si ricorda inoltre che dal 15 gennaio 2021 vige l’obbligo di pre-registrazione online del viaggio. Le persone che intendono fare ingresso in Austria sono pertanto tenute a pre-registrare il proprio viaggio, comunicando i propri dati personali, le informazioni sul viaggio e sulla quarantena prima del loro ingresso in Austria. Link alla pre-registrazione del viaggio La pre-registrazione del viaggio può essere effettuata non prima delle 72 ore precedenti l'ingresso in Austria. Ci sono alcune eccezioni all'obbligo di pre-registrazione (p.es. passeggeri in transito o persone che attraversano l'Austria senza soste, persone che entrano per eccezionali circostanze nell'ambito della cerchia familiare etc.). Per maggiori informazioni vedi riquadro verde sotto riportato.
* * * ECCEZIONI: dall'obbligo di quarantena/test Covid/pre-registrazione online sono esenti alcune tipologie di persone -> per maggiori informazioni vedasi il riquadro verde al seguente link: ECCEZIONI * * * 2) Pendolari: Dal 01/04/2021 la loro registrazione è valida per 28 giorni nella misura in cui le indicazioni in essa contenute (ad esempio il luogo di lavoro) non cambino. In aggiunta, sempre dal 01/04/2021, i pendolari provenienti da Stati non UE o SEE nonché da "Stati ad alta incidenza covid" (Bulgaria, Estonia, Francia, ITALIA, Malta, Polonia, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria e Cipro) devono esibire al momento dell’ingresso nel territorio un test negativo (PCR/antigenico) effettuato non prima delle 72 ore antecedenti l'ingresso in Austria.
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AUSTRIA – NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DALL'8/02/2021 Dall'8/02/2021 saranno in vigore le seguenti misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: 1) obbligo delle mascherine FFP2 e distanza minima di sicurezza di 2 metri
Sono esentati dall’obbligo delle mascherine FFP 2 i bambini e adolescenti sotto i 14 anni. Rimane tuttavia obbligatorio indossare una protezione naso e bocca (non FFP2) per i bambini dai 6 ai 14 anni. 2) “Coprifuoco” a livello nazionale dalle ore 20 alle ore 6 del mattino 3) Riapertura dei negozi, musei, biblioteche e zoo Per informazioni dettagliate vedasi: 1) MISURE ADOTTATE IN AUSTRIA (divieti, restrizioni, contatti e link utili) |
INGRESSO IN AUSTRIA - DAL 15/01/2021 OBBLIGO DI PRE-REGISTRAZIONE ONLINE DEL VIAGGIO - "PRE-TRAVEL-CLEARANCE" L’obbligo di pre-registrazione del viaggio vale anche per i viaggiatori d’affari, i badanti e le persone provenienti da paesi elencati nell’allegato A (ingresso senza restrizioni), nonché per gli adolescenti e i bambini e dal 10 febbraio anche per i pendolari. La conferma di registrazione è valida sia in forma cartacea che elettronica. Ciò significa che il codice QR può essere presentato anche su dispositivi mobili quali p.es. smartphone o tablet. |
2. MISURE ANTI-COVID ADOTTATE IN AUSTRIA (divieti, restrizioni, contatti e link utili)
NOTA BENE: A livello regionale o comunale possono vigere norme più stringenti.
Dal 1 al 10 aprile 2021 nelle Regioni orientali dell'Austria (Vienna, Bassa Austria, Burgenland) sarà in vigore un lockdown ("riposo pasquale") con coprifuoco 24 ore su 24. Per maggiori info, vedi apposito box alla voce breaking news.
Inoltre a Vienna è stato introdotto l'obbligo della mascherina FFP2 anche nei luoghi pubblici affollati all'aperto (Donaukanal, Stephansplatz, Schwedenplatz, Maria-Theresien-Platz, Resselpark). La disposizione sarà in vigore fino al 10 aprile.
Dal 15 marzo 2021 vigono disposizioni meno restringenti nella Regione del Vorarlberg. Per maggiori informazioni si prega di consultare la pagina web della Regione a questo LINK.
AUSTRIA - MISURE IN VIGORE DALL'8/2/2021:
Le misure in dettaglio: Dall'8 febbraio è in vigore un “coprifuoco” notturno dalle ore 20 alle ore 6. Sarà consentito ai cittadini di lasciare il proprio domicilio solo per alcuni determinati motivi, tra cui:
E' consentito incontrare un'altra famiglia (max 4 adulti e rispettivi bambini).
Vige l’obbligo di:
Sono esentati dall’obbligo delle mascherine FFP 2 i bambini e adolescenti sotto i 14 anni. Rimane tuttavia obbligatorio indossare una protezione naso e bocca (non FFP2) per i bambini dai 6 ai 14 anni. Sono esentati dall’obbligo di indossare una qualsiasi protezione naso e bocca i bambini fino all’età di 6 anni. E' vietato l'uso delle cosiddette visiere, in quanto le disposizioni prevedono l'uso obbligatorio di "un dispositivo di protezione aderente che copra la zona della bocca e del naso".
C) NEGOZI E SERVIZI A STRETTO CONTATTO CON I CLIENTI: Sono aperti negozi, centri commerciali e servizi a stretto contatto con i clienti (parrucchieri, estetisti, centri di massaggio e simili). Negozi:
Nei centri commerciali è vietata la consumazione di cibi e bevande. Servizi a stretto contatto con i clienti: Per usufruire di tali servizi (p.es. parrucchiere) è obbligatorio il test negativo (PCR oppure antigenico). Il test deve essere stato effettuato nelle 48 ore antecedenti (in caso di test antigenico) oppure nelle 72 ore antecedenti (test PCR).
Sono aperti musei, biblioteche e archivi:
Rimangono invece chiuse altre istituzioni culturali, quali teatri, sale da concerto, teatri dell’opera, cinema etc).
Dal 15 marzo, ai bambini e giovani al di sotto dei 18 anni, a determinate condizioni (concetto di prevenzione, obbligo di registrazione), è permesso di partecipare ad attività sportive in gruppi fino a 10 persone e max. 2 allenatori. L’attività motoria e sportiva individuale all’aperto è consentita, a condizione che non vi sia alcun contatto fisico durante l'esercizio sportivo e venga mantenuta la distanza minima di 2 metri da altre persone non conviventi.
Rimangono chiuse le università (con didattica a distanza). Tornano a scuola gli alunni delle elementari. Per gli studenti delle medie e delle superiori si applica un sistema di "alternanza" con un 50% delle presenze e una giornata di didattica a distanza a settimana.
Gastronomia: Sono esentate da queste misure le mense che servono il personale di aziende e la distribuzione di cibo presso strutture per i senzatetto, rifugiati e simili. Alberghi: Inoltre, gli alberghi e altre strutture ricettive possono essere utilizzate per persone bisognose di sostegno o assistenza.
I) MEZZI DI TRASPORTO E' obbligatorio mantenere una distanza minima di due metri e indossare delle mascherine FFP2 sui mezzi pubblici, nelle stazioni della metropolitana, sui binari, nelle fermate degli autobus, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. La distanza minima deve inoltre essere rispettata sugli aerei, ma può essere inferiore in casi eccezionali. È necessario indossare una protezione naso e bocca. Nei taxi possono essere trasportate un massimo di due persone in ogni fila di sedili, compreso il conducente. Questo vale anche per le auto delle scuole guida. È necessario indossare delle mascherine FFP2. Le stesse regole valgono per le macchine private qualora vengono trasportate persone non conviventi.
J) SUL POSTO DI LAVORO
K) CASE DI CURA Tutti i dipendenti delle case di cura e di riposo dovranno obbligatoriamente indossare mascherine FFP2 (o a protezione equivalente o superiore). La stessa regola varrà per i visitatori. Questi ultimi saranno inoltre tenuti ad esibire un test negativo al Covid di data recente.I dipendenti delle case di cura e di riposo dovranno sottoporsi a test due volte alla settimana (invece che una).I gestori delle case di cura e di riposo dovranno mettere a disposizione dei residenti un test due volte la settimana. |
11/03/2021 - AUSTRIA - ZONE AD ALTA INCIDENZA COVID-19 – RESTRIZIONI AGLI SPOSTAMENTI Le autorità austriache possono adottare ulteriori misure di restrizione agli spostamenti per le zone ad alta incidenza Covid-19, ovvero l’obbligo di esibizione di un test antigenico/PCR negativo all’uscita dal distretto/comune interessato. Il test Covid-19 deve essere stato effettuato non oltre le 48 ore (test antigenico) oppure le 72 ore (test PCR) antecedenti all’uscita dal Comune interessato. Ci sono alcune deroghe, tra cui il traffico merci, l’attraversamento dei Comuni interessati ed i bambini fino all’età di 10 anni. Attualmente le zone interessate dalle misure di cui sopra sono le seguenti :
Per maggiori informazioni aggiornate ed una cartina dei Comuni attualmente interessati si prega di consultare la seguente pagine web del club automobilistico Oeamtc: https://www.oeamtc.at/news/corona-ausreisetestpflicht-aus-gemeinden-in-oesterreich-43159282 |
Attualmente le misure possono essere soggette a variazioni con breve preavviso. Si prega pertanto di consultare le seguenti pagine web del Ministero della Salute austriaco per maggiori informazioni, aggiornamenti e raccomandazioni delle autorità austriache:
L’Austria ha istituito una linea dedicata raggiungibile in Austria 24 ore su 24 al numero 0800 555 621. Inoltre sul territorio nazionale è attivo un numero per segnalare i casi di sospetto contagio da coronavirus: 1450 (+43-1-1450 se si chiama da cellulare italiano).
Si segnala infine che, sulla base delle indicazioni dell’Autorità sanitaria austriaca, qualora si avvertano sintomi riconducibili ad un’infezione da Corona Virus, occorre, in via esclusiva contattare il numero 1450. Non tentare di raggiungere personalmente i
presidi sanitari.
3. INGRESSO IN AUSTRIA
N.B.: Fino al 18 aprile 2021 vige un divieto di atterraggio per voli provenienti da Sudafrica e Brasile.
"Pre-Travel-Clearance": Obbligo di pre-registrazione online del viaggio dal 15/01/2021 |
Con ordinanza n. 15 del 12/01/2021 è stato introdotto un sistema di registrazione online obbligatorio per chi intende fare ingresso in Austria.
Dal 15 gennaio 2021 vige pertanto l’obbligo di pre-registrazione online del viaggio. I viaggiatori saranno tenuti a pre-registrare il proprio viaggio, comunicando i propri dati personali, le informazioni sul viaggio e sulla quarantena prima del loro ingresso in Austria (Art. 2a della predetta ordinanza, nonché Artt. 25 e 25a della Legge sulle Epidemie del 1950).
L’obbligo di pre-registrazione del viaggio vale anche per i viaggiatori d’affari, i badanti e le persone provenienti da paesi elencati nell’allegato A (ingresso senza restrizioni), nonché per gli adolescenti e i bambini e dal 10 febbraio anche per i pendolari regolari.
La pre-registrazione del viaggio può essere effettuata non prima delle 72 ore precedenti l'ingresso in Austria.
La conferma di registrazione (inclusivo codice QR) è scaricabile su pc e viene inviata anche via e-mail all'indirizzo di posta elettronica dell’interessato. Essa deve essere presentata alle autorità su richiesta in caso di controllo. L'autenticità della conferma può essere verificata tramite il codice QR.
La conferma di registrazione è valida sia in forma cartacea che elettronica. Ciò significa che il codice QR può essere presentato anche su dispositivi mobili quali p.es. smartphone o tablet.
La registrazione del viaggio può essere effettuata al seguente link:
Pre-Travel-Clearance (modulo in inglese) /Pre-Travel-Clearance (modulo in tedesco)
Ci sono alcune eccezioni all'obbligo di pre-registrazione (p.es. passeggeri in transito o persone che attraversano l'Austria senza soste, persone che entrano per eccezionali circostanze nell'ambito della cerchia familiare etc.). Per maggiori informazioni vedi riquadro verde sotto riportato.
REGOLE PER L’INGRESSO IN AUSTRIA |
In base alle disposizioni dell'ordinanza n. 563/2020 del 15 dicembre 2020 e successive modifiche, si applicano le seguenti disposizioni sull'ingresso in Austria:
a) Ingresso in Austria senza restrizioni dai Paesi non considerati "a rischio Covid"
L'ingresso senza restrizioni è consentito soltanto dai Paesi di cui al cosiddetto Allegato A, ovvero attualmente da Australia, Corea del Sud, Islanda, Nuova Zelanda, Singapore e Vaticano.
b) Ingresso in Austria con obbligo di quarantena di 10 giorni e test negativo al covid dai Paesi UE/SEE considerati "a rischio Covid"
L'ingresso dai Paesi UE/SEE, dalla Svizzera, da Andorra, Monaco e San Marino considerati a "rischio Covid" è consentito con restrizioni, ovvero con obbligo di quarantena di 10 giorni e test negativo (antigenico o PCR).
Pertanto tutte le persone che fanno ingresso in Austria da uno di tali Paesi “a rischio covid” (tra cui l'ITALIA) sono tenute a sottoporsi ad una quarantena di 10 giorni dopo l'ingresso in Austria nonché ad esibire un test negativo (antigentico/PCR) al momento dell'ingresso. Il test deve essere stato effettuato nelle 48 ore (test antigenico) o 72 ore (test PCR) antecedenti all'ingresso nel territorio austriaco.
Il viaggiatore sprovvisto di certificato medico comprovante il risultato negativo di un test PCR/antigenico, deve sottoporsi ad un tampone in Austria entro le 24 ore dall'ingresso. Dopo 5 giorni la quarantena potrà essere interrotta, qualora un nuovo test PCR o un test antigenico risulti negativo. Ci sono alcune deroghe all'obbligo di quarantena e test covid (vedi riquadro verde sotto riportato).
Si ricorda inoltre che dal 15 gennaio 2021 vige l’obbligo di pre-registrazione online del viaggio. Le persone che intendono fare ingresso in Austria sono pertanto tenute a pre-registrare il proprio viaggio, comunicando i propri dati personali, le informazioni sul viaggio e sulla quarantena prima del loro ingresso in Austria. Link alla pre-registrazione del viaggio
Ci sono alcune eccezioni all'obbligo di pre-registrazione (p.es. passeggeri in transito o persone che attraversano l'Austria senza soste, persone che entrano per eccezionali circostanze nell'ambito della cerchia familiare etc.). Per maggiori informazioni vedi riquadro verde sotto riportato.
In linea di principio chi fa ingresso in Austria è pertanto soggetto ai seguenti obblighi:
- pre-registrazione online del viaggio (Pre-Travel-Clearance)
- esibizione di un test negativo (antigenico <48 ore / PCR < 72 ore) al momento dell'ingresso
- quarantena di 10 giorni (riducibili a 5 in caso di ulteriore test PCR/antigenico negativo)
ECCEZIONI
I seguenti gruppi di persone possono fare ingresso in Austria con un certificato medico/certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico con risultato negativo (il test deve essere stato effettuato nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio austriaco in caso di test antigenico oppure nelle 72 ore prima dell'ingresso in caso di test PCR):
Per tali gruppi di persone, l’ingresso è permesso con un certificato medico/certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico con risultato negativo (Allegato C o Allegato D), a condizione che il test sia stato eseguito non oltre le 72 ore. Se non viene presentato la suddetta certificazione, deve essere immediatamente avviato l’autoisolamento domiciliare di 10 giorni. La conclusione anticipata di tale quarantena in ragione di un test PCR o antigenico negativo è possibile in questi casi in qualunque momento a partire dall’ingresso. 2) Ingresso SENZA test PCR/antigenico negativo e SENZA obbligo di quarantena
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c) Ingresso non consentito da tutti gli altri Stati
L'ingresso da tutti gli altri Stati (ovvero non da Stati UE/SEE, Svizzera, Monaco, Andorra, San Marino e non dagli Stati elencati nell'Allegato A) è in linea di principio vietato.
Ci sono eccezioni per: cittadini austriaci, cittadini UE/SEE, cittadini svizzeri nonché i loro familiari conviventi; persone con residenza o domicilio in Stati UE/SEE, Andorra, Monaco, San Marino, Vaticano o Svizzera nonché i loro familiari conviventi; persone con visto D emesso dalle autorità austriache); personale delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari nonché i loro familiari conviventi; dipendenti delle OO.II e i loro familiari conviventi; operatori umanitari; dipendenti di enti austriaci in missione all’estero; persone che devono fare ingresso in Austria per motivi di lavoro, di salute o studio o ricerca; persone che devono entrare in Austria per un obbligo imposto da un tribunale o un’autorità austriaca.
Per maggiori informazioni:
- Allegato A: Australia, Islanda, Nuova Zelanda, Singapore, Corea del Sud e Vaticano
- Allegato C e Allegato D (modello di certificato medico in DE/EN)
- Pre-Travel Clearance (modulo in inglese)
- Domande frequenti (a cura del Ministero della Salute austriaco)
Per maggiori informazioni e dettagli si prega di consultare la pagina web del Ministero della Salute austriaco al link:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Reisen-und-Tourismus.html
4. INGRESSO IN ITALIA
DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 7 AL 30 APRILE 2021: autodichiarazione - test PCR/antigenico negativo < 48 ore - quarantena di 5 giorni - ulteriore test PCR/antigenico al termine della quarantena |
In seguito all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021, dal 7 al 30 aprile 2021 tornano ad applicarsi nei confronti di chi proviene dall’Austria le medesime disposizioni valide per tutti i Paesi di cui al gruppo C dell’allegato 20 al DPCM del 2 marzo 2021. Le regole in questione sono state da ultimo modificate con Ordinanza del Ministro della salute del 30 marzo 2021.
Di conseguenza, l’ingresso e il transito nel territorio italiano sono consentiti alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Austria secondo la seguente disciplina:
Obbligo di
- dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM del 2 marzo 2021 (cd. Autodichiarazione);
- presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio italiano, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b.), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario (quarantena) per un periodo di cinque giorni presso l'abitazione o la dimora (nei termini di cui ai commi da 1 a 5 dell’art. 51 del DPCM del marzo 2021), previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di quarantena.
Secondo quanto disposto dalla medesima ordinanza del 2 aprile 2021, in caso di ingresso, dopo avervi soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti, dalla Regione austriaca del Tirolo, la durata dell’isolamento fiduciario è estesa a quattordici giorni al fine dell’applicazione delle norme riportate alle lettere c.) e d.).
Deroghe:
Cambia anche il regime delle eccezioni, che torna ad essere per chi giunge dall’Austria in Italia, anche in provenienza dal Tirolo, lo stesso valido per tutti i Paesi di cui al gruppo C del citato allegato 20.
A condizione dunque che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di autodichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM del 2 marzo 2021, in provenienza dall’Austria gli obblighi di sottoposizione ad un test Covid (sia prima che dopo l’ingresso in Italia) nonché di autoisolamento fiduciario non si applicano nei diversi casi elencati dall’art. 51 comma 7 del DPCM del 2 marzo 2021, vale a dire:
- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante;
- ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell’allegato 20 al DPCM del 2 marzo 2021;
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
- ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C (nel qual caso è obbligatorio il test all'ingresso);
- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;
- agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall’articolo 49, comma 5 del DPCM del 2 marzo 2021 (previsto in questo caso un obbligo di test all’ingresso in Austria).
Nei casi sopra elencati non è altresì necessaria alcuna autorizzazione da parte del Ministero della Salute.
ALTRI LINK UTILI:
- Questionario informativo del Ministero degli Affari Esteri (il questionario consente di verificare quali sono le condizioni di ingresso in Italia a seconda dei Paesi di provenienza o per il re-ingresso in caso di ritorno da un viaggio all’estero)
- Focus del Ministero degli Affari Esteri "Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia"
- Modello di autodichiarazione per l'ingresso in Italia
- FAQ sulle misure adottate dal Governo a livello nazionale (incl. mappa per visualizzare le disposizioni in vigore nella zona/Regione interessata)
Dal 26/10/2020 il Ministero degli Affari Esteri italiano SCONSIGLIA qualsiasi viaggio all'estero:
"Considerato l’aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all’estero se non per ragioni strettamente necessarie. Si fa altresì presente che considerato l’alto numero dei contagi in molti Paesi europei, non si possono escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia. Analoghe problematiche di rimpatrio potrebbero verificarsi, con incidenza ben più grave, in caso di viaggi verso destinazioni extra-UE. Si ricorda che è disponibile all'indirizzo: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ un questionario interattivo per verificare la normativa italiana in vigore in merito agli spostamenti da/per l’estero." |
Per le disposizioni relative all’ingresso in Italia da altri Paesi, si veda il Focus del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, consultabile al seguente LINK.
5. VIAGGI: PAESI CHE APPLICANO RESTRIZIONI ALL'INGRESSO NEI CONFRONTI DI VIAGGIATORI PROVENIENTI DALL'AUSTRIA
Viaggi dall’Austria all’estero: Diversi Paesi europei applicano restrizioni all'ingresso (p.es. obblighi di quarantena/test anti-covid/registrazione online) per viaggiatori provenienti dall'Austria. Per un elenco esaustivo e maggiori informazioni si prega di consultare la pagina web del club automobilistico Oeamtc al link: https://www.oeamtc.at/thema/reiseplanung/coronavirus-reiseinfos-36904404#reisen-in-europa-38288918
6. VIAGGI: PAESI PER I QUALI L'AUSTRIA MANTIENE IL MASSIMO LIVELLO DI ALLERTA AI VIAGGI (LIVELLO 6)
A partire dal 19 dicembre sarà in vigore un'"allerta di viaggio" di livello 6 per tutti i Paesi del mondo (sconsiglio a qualsiasi tipo di viaggio e invito a lasciare il paese), ad eccezione degli Stati di cui all'Allegato A dell'ordinanza n. 563/2020 del 15 dicembre e successive modficihe ovvero attualmente:
Australia, Corea del Sud, Islanda, Nuova Zelanda e Vaticano (livello di allerta 4)
7. PROROGA DELLA VALIDITA' DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO/IDENTITA' E DELLE PATENTI
PROROGA DELLA VALIDITA' DELLE CARTE D'IDENTITA' E DEI PASSAPORTI ITALIANI:
Tra i provvedimenti adottati dal governo per far fronte agli effetti della pandemia da Covid-19 figura anche la proroga della validità dei passaporti e carte d'identità.
Con decreto-legge 7 ottobre 2020, convertito con la legge n. 159/2020, è stata ulteriormente prorogata al 30 aprile 2021, ai fini della sola identificazione personale, la validità di tutti i documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche italiane, ivi inclusi i passaporti e le carte di identità, già scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020.
Ai fini dell’attraversamento delle frontiere, la validità dei summenzionati documenti resta limitata alla data di scadenza indicata nel singolo documento.
PROROGA DELLA VALIDITA' DELLE PATENTI:
In base alle disposizioni del Regolamento UE 2021/267 (“Omnibus II”) attualmente si applicano le seguenti disposizioni in materia di proroga della validità delle patenti.
1) per la circolazione su tutto il territorio dell'UE e dello SEE, con le patenti di guida rilasciate in Italia
e
2) per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio:
- la validità delle patenti con scadenza originaria tra il 1 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 è prorogata di 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria;
- la validità delle patenti con scadenza originaria tra il 1 giugno 2020 e il 31 agosto 2020, è prorogata al 1 luglio 2021;
- la validità delle patenti con scadenza originaria tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021 è prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria.
3) per la circolazione sul suolo nazionale, con le patenti di guida rilasciate in Italia quale titoli abilitativi alla guida
- la validità delle patenti con scadenza originaria tra il 31 gennaio 2020 e il 29 settembre 2020 è prorogata al 29 luglio 2021;
- la validità delle patenti con scadenza originaria tra il 30 settembre 2020 e il 30 giugno 2021, è prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria.
4) per le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, e' prorogata fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
8. CANCELLERIA CONSOLARE: NUOVE MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI CONSOLARI
Fino ad emergenza definitivamente superata, gli utenti saranno ricevuti esclusivamente su appuntamento e solo per servizi consolari per i quali sia necessario presentarsi di persona. Ciò consentirà di organizzare l’affluenza in modo da garantire il rispetto costante delle necessarie misure precauzionali. Si ricorda che per accedere ai locali della Cancelleria Consolare è obbligatorio indossare la mascherina e disinfettarsi le mani con soluzione idroalcolica. È prevista inoltre la rilevazione della temperatura corporea con strumento touch less: l’accesso è consentito solo con temperatura inferiore o pari a 37,5 gradi centigradi.
Di seguito i dettagli su come accedere ai principali servizi consolari.
STATO CIVILE
Per ogni informazione, consultare la relativa sezione “Stato Civile” del sito dell’Ambasciata: https://ambvienna.esteri.it/Ambasciata_vienna/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/stato-civile/stato-civile-nascita-matrimonio.html
In caso di dubbi o domande che non trovino risposta nella citata sezione, scrivere a statocivile.vienna@esteri.it. Gli addetti al settore risponderanno ai Vostri quesiti in materia, proponendo un appuntamento qualora ciò sia ritenuto necessario ovvero opportuno.
AIRE – Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero
Per ogni informazione, consultare la relativa sezione “AIRE” del sito dell’Ambasciata:
https://ambvienna.esteri.it/ambasciata_vienna/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/anagrafe/anagrafe.html
In caso di dubbi o domande che non trovino risposta nella citata sezione, scrivere a anagrafe.vienna@esteri.it. Gli addetti al settore risponderanno ai Vostri quesiti in materia.
Vi ricordiamo che ogni iscrizione, variazione, modifica della circoscrizione AIRE deve essere effettuata tramite il portale FAST IT. Il settore gestirà da remoto le vostre richieste.
CITTADINANZA
Per ogni informazione, consultare la relativa sezione “Cittadinanza” del sito dell’Ambasciata: https://ambvienna.esteri.it/ambasciata_vienna/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/cittadinanza/cittadinanza.html
In caso di dubbi o domande che non trovino risposta nella citata sezione, scrivere a vienna.cittadinanza@esteri.it. Gli addetti al settore risponderanno ai Vostri quesiti in materia.
PASSAPORTI
Il Servizio Passaporti opera nuovamente secondo le ordinarie modalità (ante Covid19), si prega di consultare quindi la relativa sezione del sito dell’Ambasciata:
CIE – Carta di Identità Elettronica
Il Servizio CIE opera nuovamente secondo le ordinarie modalità (ante Covid19), si prega di consultare quindi la relativa sezione del sito dell’Ambasciata:
https://ambvienna.esteri.it/ambasciata_vienna/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/carta_iden/carta-iden.html
ASSISTENZA SOCIALE, DICHIARAZIONI DI VALORE E CODICI FISCALI
Per ogni informazione, consultare il sito dell’Ambasciata. In caso di dubbi o domande che non trovino risposta, scrivere a consolato.vienna@esteri.it ovvero telefonicamente al numero di centralino.
Per venire incontro alle esigenze dei connazionali, il centralino della Cancelleria – 004317135671 - sarà operativo da lunedì a venerdì dalle 13:30 alle 15:00. |
9. I CONTATTI DELL'AMBASCIATA D'ITALIA E NUMERO DI EMERGENZA
Specifici quesiti che non trovino risposta nel presente comunicato o nella consultazione del sito http://www.viaggiaresicuri.it, gestito dal Ministero degli Affari Esteri italiano, potranno essere indirizzati alla casella email consolato.vienna@esteri.it
Si ricorda inoltre che il numero di emergenza dell’Ambasciata +43. (0)676.708.4884 risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 22, nonché sabato, domenica e giorni festivi dalle ore 9 alle ore 22. E’ essenziale che il cellulare di reperibilità sia contattato in casi di reale emergenza, per evitare che il sovraccarico di chiamate possa rallentare od ostacolare l’assistenza a quanti versino in condizioni di effettiva necessità.
Fino a che le Autorità Austriache non avranno dichiarato cessato lo stato di crisi sanitaria in corso, non sarà possibile ricevere il pubblico in Cancelleria Consolare. Ciò conformemente a quanto disposto dalle recenti ordinanze sanitarie. Per informazioni su come accedere ai principali servizi consolari senza doversi presentare allo sportello si prega di consultare il seguente link
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