Potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato da questo Ufficio consolare (Legge 459/2001, art. 4-bis, comma 1), gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente in Austria per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento, nonché i familiari con loro conviventi, ricevendo la scheda al loro indirizzo in Austria.
Per partecipare al voto per corrispondenza in Austria, tali elettori dovranno far pervenire
– al COMUNE italiano d’iscrizione nelle liste elettorali |
un’apposita opzione.
E’ possibile la revoca della suddetta opzione entro lo stesso termine. Si ricorda che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per le votazioni del 4 marzo 2018).
L’opzione (OPZIONE_FAC_SIMILE) deve essere inviata direttamente al Comune italiano competente per posta, telefax, posta elettronica (anche non certificata), oppure fatta pervenire a mano al Comune, anche da persona diversa dall’interessato. |
Si ricorda che è fatto divieto alle sedi diplomatico-consolari ricevere ed inoltrare ai Comuni italiani i predetti moduli di opzione. Si prega pertanto di non inviare il modulo di opzione presso questa Cancelleria Consolare.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale in Austria cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione della Cancelleria Consolare di Vienna quale Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova – per motivi di lavoro, studio o cure mediche – in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).
La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).