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Legalizzazioni e traduzioni

I documenti ufficiali austriaci (sentenze, certificati di stato civile, diplomi, ecc.) non necessitano di legalizzazione per essere fatti valere in Italia, in quanto è in vigore tra l’Italia e l’Austria una Convenzione del 1975 sull’esenzione dalla legalizzazione e anche un Regolamento dell’Unione Europea (art. 6, comma 2 del Reg. UE 1191/2016) per l’esenzione della legalizzazione di traduzioni effettuate da persone qualificate degli Stati membri UE.

I documenti austriaci da far valere in Italia devono peraltro essere tradotti in Italiano (tranne per i formulari plurilingue dello stato civile previsti da altre Convenzioni internazionali), affinché le traduzioni siano accettate dalla nostra sede devono essere state effettuate dai traduttori giurata presenti nella nostra lista:

In alternativa si accettano traduzioni che sono state asseverate da un Tribunale in Italia.

Approfondimenti
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    Cancelleria Consolare
    Ungargasse 43
    1030 Vienna
    tel: 0043 1 713 56 71, fax: 0043 1 715 40 30
    e-mail: consolato.vienna@esteri.it