I documenti ufficiali austriaci (sentenze, certificati di stato civile, diplomi, ecc.) non necessitano di legalizzazione per essere fatti valere in Italia, in quanto è in vigore tra l’Italia e l’Austria una Convenzione del 1975 sull’esenzione dalla legalizzazione.
I documenti austriaci da far valere in Italia devono peraltro essere tradotti in Italiano (tranne per i formulari plurilingue dello stato civile previsti da altre Convenzioni internazionali) e la firma del traduttore deve essere legalizzata dall’Ambasciata (Cancelleria Consolare di Vienna), in quanto i traduttori giurati in Austria non sono considerati pubblici ufficiali.
La Cancelleria Consolare può legalizzare la firma soltanto dei traduttori che hanno depositato la loro firma:
Le richieste di legalizzazione possono essere presentate
- Per posta unicamente previo accordi via mail a consolato.vienna@esteri.it oppure
- Personalmente negli orari di apertura al pubblico: esclusivamente nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì tra le 10 e le 12 e mercoledì tra le 14 e le 16.