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Legalizzazioni e traduzioni

I documenti ufficiali austriaci (sentenze, certificati di stato civile, diplomi, ecc.) non necessitano di legalizzazione per essere fatti valere in Italia, in quanto è in vigore tra l’Italia e l’Austria una Convenzione del 1975 sull’esenzione dalla legalizzazione.

I documenti austriaci da far valere in Italia devono peraltro essere tradotti in Italiano (tranne per i formulari plurilingue dello stato civile previsti da altre Convenzioni internazionali) e la firma del traduttore deve essere legalizzata dall’Ambasciata (Cancelleria Consolare di Vienna), in quanto i traduttori giurati in Austria non sono considerati pubblici ufficiali.

La Cancelleria Consolare può legalizzare la firma soltanto dei traduttori che hanno depositato la loro firma:

Le richieste di legalizzazione possono essere presentate

  1. Per posta unicamente previo accordi via mail a consolato.vienna@esteri.it oppure
  2. Personalmente negli orari di apertura al pubblico: esclusivamente nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì tra le 10 e le 12 e mercoledì tra le 14 e le 16.
Approfondimenti
  • Contatti:
    Cancelleria Consolare
    Ungargasse 43
    1030 Vienna
    tel: 0043 1 713 56 71, fax: 0043 1 715 40 30
    e-mail: consolato.vienna@esteri.it