ATTENZIONE: Tutte le istanze di stato civile devono essere presentate via posta (mezzo raccomandata). Qualora si decida di consegnare personalmente la documentazione, la stessa verrà unicamente ritirata e, per uniformità di trattamento, sarà analizzata e trattata in ordine cronologico di arrivo con tutte le altre. Si ricorda che la consegna personale è consentita senza eccezioni nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì tra le 10 e le 12, o mercoledì tra le 14 e le 16.
Lo Stato Civile riguarda quel complesso di fatti o manifestazioni di volontà inerenti alla vita del cittadino: nascita, matrimonio, morte, divorzio, cittadinanza.
La registrazione di tali fatti rientra nella competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all’estero dagli Uffici consolari.
Si prega di leggere con attenzione l’intero prospetto informativo della sezione desiderata in quanto sono riportate le informazioni complete su condizioni, tempi e modalità di qualsiasi richiesta inerente il settore stato civile.
1. INFORMAZIONI GENERALI
Ai sensi del DPR n. 396/2000 i cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile (nascita, matrimonio, morte, divorzio) che si verificano durante la loro permanenza all’estero.
I cittadini italiani residenti in Austria ed iscritti all’AIRE hanno dunque l’obbligo di effettuare la registrazione di tali variazioni presso la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Vienna al fine della loro trascrizione in Italia. Si ricorda, tuttavia, che è possibile effettuare la trascrizione presentando la documentazione indicata nella presente sezione direttamente presso il Comune italiano di appartenenza (art. 12, comma 11, DPR 396/2000). A tale riguardo, si suggerisce di richiedere alle competenti Autorità austriache il rilascio dei certificati anagrafici di nascita, matrimonio e morte in formato plurilingue secondo il modello conforme previsto dalla Convenzione di Vienna del 1976 in quanto tali certificati saranno direttamente accettati dal Comune italiano senza necessità di alcuna forma di legalizzazione o altra formalità, né di traduzione in lingua italiana, il tutto a totale beneficio del cittadino.
Si fa presente, inoltre, che la trascrizione delle variazioni di stato civile (nascita di figli minori; matrimoni, morti, divorzi) è condizione preliminare al rilascio di qualsiasi certificato, attestazione, documento di identità a favore di un cittadino italiano residente in Austria. In caso di irregolarità anagrafiche, sarà necessario trascrivere le avvenute variazioni anagrafiche prima di provvedere al rilascio di quanto richiesto.
Ai cittadini italiani residenti in Italia si suggerisce di effettuare la trascrizione direttamente presso il Comune italiano di residenza.
Qualora, invece, la variazione di stato civile (nascita, matrimonio, morte, divorzio) sia avvenuta in altro Paese estero, si suggerisce, per maggiore celerità, di rivolgersi alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente nel territorio in cui si è verificato l’evento per il relativo inoltro al Comune italiano per la trascrizione.
2. REGISTRARE UNA NASCITA, UN MATRIMONIO, UNA MORTE AVVENUTI IN AUSTRIA
La Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia in Vienna provvederà a trasmettere al Comune italiano competente le istanze di trascrizione delle variazioni di stato civile avvenute in Austria.
A tal fine, gli atti di stato civile rilasciati dalle Autorità austriache devono avere le seguenti caratteristiche:
– devono essere originali (le fotocopie dei certificati non sono ammesse in nessun caso)
– qualora non vengano rilasciati in formato plurilingue secondo il modello conforme previsto dalla Convenzione di Vienna del 1976, i certificati dovranno sempre recare la traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato che abbia depositato la firma presso l’Ambasciata d’Italia a Vienna.
Si avverte che le richieste di trascrizione degli atti di stato civile prive di parte della documentazione o dei requisiti indicati non potranno essere trattate ed il loro invio al Comune italiano competente sarà sospeso fino alla produzione della documentazione corretta da parte del richiedente.
Per conoscere la documentazione necessaria e le informazioni di dettaglio, si prega di prendere visione della sezione corrispondente.
3. PROCEDURE MATRIMONIALI
Si informa che a causa delle verifiche imposte dalla legge, tutte le pratiche matrimoniali devono essere intraprese con largo anticipo.
Si raccomanda pertanto di non fissare la data del matrimonio sino al completamento di tutta la pratica matrimoniale.
Per conoscere la documentazione necessaria e le informazioni di dettaglio, si prega di prendere visione della sezione corrispondente:
MATRIMONIO_IN_ALTRO_PAESE_ESTERO
4. TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI DIVORZIO
Le sentenze di divorzio pronunciate dagli organi giurisdizionali stranieri, per essere efficaci in Italia, devono essere trascritte nei registri di Stato Civile del Comune italiano competente.
La procedura viene attuata su istanza di parte del richiedente. L’istanza di trascrizione della sentenza di divorzio può essere presentata direttamente dall’interessato presso il Comune italiano oppure tramite la Rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui è stata pronunciata la sentenza.
Per trasmettere l’istanza di trascrizione della sentenza di divorzio, la sentenza dovrà essere definitiva, ovvero “passata in giudicato”.
Per conoscere la documentazione necessaria e le informazioni di dettaglio, si prega di prendere visione della seguente sezione.
Trascrizione di una sentenza di divorzio pronunciata da un tribunale austriaco